Art. 5.
(Contratti di programma).

      1. L'assegnazione e la ripartizione dei contributi di cui all'articolo 2, comma 1, nonché le modalità di applicazione delle riduzioni tariffarie di cui al medesimo articolo 2, comma 2, e di cui all'articolo 3, comma 1, sono disciplinate mediante contratti di programma da stipulare tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, e di cui all'articolo 3, comma 1, e il Ministero dei trasporti nel termine di tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Il Ministro dei trasporti trasmette al Parlamento, per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari, prima della stipulazione, gli schemi dei contratti di programma di cui al comma 1 e dei relativi eventuali aggiornamenti.
      3. I competenti organi parlamentari esprimono un parere motivato sugli schemi dei contratti di programma trasmessi ai sensi del comma 2, entro il termine di venti giorni dalla data di assegnazione.
      4. Il Ministro dei trasporti presenta al Parlamento una relazione semestrale sullo stato di attuazione dei contratti di programma di cui al presente articolo.